COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’11.3.09 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO/ TRE VILLE DISPUTATA 18/1/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 38 DEL 19/1/09 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO ALL’11.3.09 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO/ TRE VILLE DISPUTATA 18/1/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 38 DEL 19/1/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società Tre Villle ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Davide Leone per aver rivolto gravi ingiurie all’arbitro e per avere tentato di aggredirlo al momento dell’espulsione, venendo trattenuto dai propri compagni, reiterando le ingiurie e minacce negli spogliatoi, colpendo con violenza la porta dello spogliatoio, rompendola parzialmente.
Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta doveva ritenersi sproporzionata e che doveva essere equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata in quanto la sanzione inflitta è ritenersi congrua ed adeguata al comportamento gravemente antisportivo tenuto dal Leone, il quale è andato ben al di là di una semplice protesta per una decisione non condivisa, tentando persino di aggredire il direttore di gara, reiterando il suo atteggiamento minaccioso ed ingiurioso anche al momento di rientrare nello spogliatoio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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