COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFCA AI CALCIATORI IACOBUCCI PAOLO FINO AL 30.12.09 E FELLI ALESSANDRO PER DUE GARE; AMMENDA € 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO 2005 / PRO CELANO 2006 DISPUTATA IL 21/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 24/12/08 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFCA AI CALCIATORI IACOBUCCI PAOLO FINO AL 30.12.09 E FELLI ALESSANDRO PER DUE GARE; AMMENDA € 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO 2005 / PRO CELANO 2006 DISPUTATA IL 21/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 24/12/08 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società Pro Celano 2006 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dello Iacobucci, per avere offeso l’arbitro e per averlo spinto con forza sulla spalla, facendolo indietreggiare di qualche metro e facendogli cadere il taccuino ed il fischietto; nei confronti del Felli, per averlo minacciato di morte qualora avesse fatto eseguire il calcio di rigore decretato in danno della propria squadra e nei confronti della società, in quanto i propri calciatori avevano accerchiato l’arbitro minacciandolo e ponendolo nella impossibilità di proseguire la gara in quanto non era più nelle condizioni ottimali di serenità e di tranquillità per portarla a conclusione. Ha dedotto l’appellante che le sanzioni adottate nei confronti dei calciatori dovevano ritenersi sproporzionate rispetto ai reali comportamenti tenuti dagli stessi, mentre quelle adottate nei confronti della stessa, dovevano essere ritenute illegittime in quanto non si erano verificate le condizioni per potere interrompere la gara, visto che il direttore di gara, senza adottare eventuali provvedimenti di espulsione o ammonizione e senza interpellare minimamente i capitani delle squadre, decretava immotivatamente la sospensione della stessa. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, si limitava a ribadire pedissequamente quanto in precedenza riferito, senza fornire le dovute precisazioni richieste. Osserva preliminarmente la Commissione che deve essere disposta la ripetizione della gara in oggetto in quanto, dal rapporto arbitrale, emerge chiaramente che il direttore di gara non ha adottato il benché minimo provvedimento disciplinare nei confronti di coloro che, con semplici ingiurie e minacce, gli impedivano di proseguire la gara stessa, con ciò contravvenendo alle norme regolamentari che gli avrebbero dovuto imporre di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili e comunque, di invitare i capitani delle squadre a ripristinare le condizioni per proseguire la gara stessa. Né pare che i comportamenti tenuti dai calciatori sanzionati siano stati di gravità tale da indurre lo stesso direttore di gara in una condizione di soggezione psicologica così marcata da privarlo della libera determinazione. Sempre in via preliminare, peraltro, occorre rilevare che la sanzione inflitta al calciatore Felli deve essere confermata, in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma III, C.G.S. Ritiene, invece, la Commissione che la squalifica inflitta al calciatore Iacobucci può essere ridotta, non apparendo il suo comportamento di gravità tale da meritare la sanzione precedentemente irrogata, visto che non si tratta di un atto di deliberata violenza, ma di una protesta, anche se particolarmente veemente. Deve essere, invece, confermata la sanzione dell’ammenda, anche in considerazione che i comportamenti non regolamentari hanno anche causato danni all’impianto della squadra ospitante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara; di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Iacobucci Paolo fino al 31.8.09, confermando, nel resto, l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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