COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI DELLA SOC. JAGUAR AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 250,00 ) E DELLA SOC. CAPISTRELLO (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / JAGUAR DISPUTATA IL 7/12/2008 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U.N° 29 DELL’11 DICEMBRE 2008 E C.U. N° 31 DEL 18 DICEMBRE 2008 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI DELLA SOC. JAGUAR AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 250,00 ) E DELLA SOC. CAPISTRELLO (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / JAGUAR DISPUTATA IL 7/12/2008 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U.N° 29 DELL’11 DICEMBRE 2008 E C.U. N° 31 DEL 18 DICEMBRE 2008 – C.R.A.) Con appelli ritualmente e separatamente proposti , che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione , la Soc. Jaguar ha impugnato le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di € 250,00 , adottate dal primo Giudice per aver causato , unitamente ai tesserati del Capistrello , la sospensione della gara al 46’ del secondo tempo (primo dei quattro minuti di recupero concessi) a seguito di una “mega rissa” scoppiata in conseguenza di un diverbio tra dirigenti delle opposte Società e la successiva invasione di campo da parte di persone non autorizzate. Allo stesso modo , la Soc. Capistrello ha impugnato la sanzione della perdita della gara inflitta in suo danno dal G.S. Entrambe le Società hanno concordemente sostenuto che non si erano verificati fatti tali da giustificare la sospensione della gara visto che c’era stata una animata discussione tra i dirigenti dopo che un tesserato della Jaguar aveva toccato lievemente al volto un tesserato del Capistrello che subiva un malore suscitando la reazione dei suoi calciatori . In particolare , poi , la Jaguar sosteneva che la sospensione era stata conseguenza del comportamento del Sig. Marco Palleschi del Capistrello , che era andato a recuperare un pallone con modi bruschi dal Venditti , collaboratore di linea della Jaguar , con la conseguenza che la sanzione della perdita della gara doveva essere inflitta solo al Capistrello . Allo stesso modo , la sanzione dell’ammenda doveva essere revocata , o quanto meno ridotta , in quanto non vi sarebbero stati comportamenti irregolari del pubblico . Entrambe le Società depositavano documenti filmati dai quali si evidenziava l’insussistenza delle circostanze riferite dall’arbitro il quale , al verificarsi della discussione , si era immediatamente ritirato negli spogliatoi . L’arbitro della gara , sentito a chiarimenti , ha in qualche modo rettificato gli originari riferimenti precisando che , effettivamente , si era verificato un diverbio tra il Palleschi , che voleva recuperare un pallone , ed il Venditti che non voleva restituirlo . Il primo , peraltro , colpiva involontariamente con un braccio il secondo che accusava un malore e cadeva a terra causando “uno stato di agitazione generale “ con spintoni tra dirigenti e poi tra calciatori tanto da indurre lo stesso arbitro a ritirarsi nello spogliatoio anche a seguito dell’ingresso in campo di estranei che avrebbero potuto creare pericoli . Aggiungeva , peraltro , che la sua incolumità non era mai stata in pericolo perché il tutto si era verificato ad una certa distanza da sé . Osserva la Commissione che , alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara e delle pacifiche ammissioni fatte da entrambe le società appellanti , si può tranquillamente ritenere che lo stesso direttore di gara abbia troppo frettolosamente decretato la sospensione della gara che , tra l’altro , era stata condotta con molta sportività da parte dei calciatori fino al momento in cui , in altra parte del terreno di gioco e fuori dallo stesso , si era verificata una accesa discussione tra dirigenti che ha causato una anomala situazione per il malore che ha colpito uno di essi e l’ingresso di terze persone che intendevano portare soccorsi e verificare il suo stato di salute . A quel punto , il direttore di gara , invece di precipitarsi negli spogliatoi , avrebbe dovuto attendere che gli animi si placassero e , visto che la sua incolumità non era mai stata messa in pericolo , avrebbe dovuto far uscire gli estranei dal campo , anche con l’ausilio della Forza Pubblica, ed assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di comportamenti non regolamentari . Né risulta che lo stesso arbitro abbia invitato i capitani delle squadre a far ripristinare le necessarie condizioni per poter proseguire l’incontro per i restanti tre minuti di gioco. Appare , pertanto , necessario disporre la ripetizione della gara così come appare equo revocare la sanzione dell’ammenda in danno della Soc. Jaguar visto che alcuna rissa si è verificata in campo e che l’ingresso non autorizzato sul terreno di gioco è stato determinato dalla necessità di prestare soccorso al dirigente che aveva subito una crisi ipertensiva con perdita dei sensi , come certificato dalla allegata documentazione sanitaria . Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere i reclami per quanto di ragione disponendo la ripetizione della gara oggetto di reclamo e la revoca della sanzione dell’ammenda di euro 250,00 in danno della Soc. Jaguar . Dispone accreditarsi le tasse di reclamo ove addebitate .
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