COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CIVITALUPARELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO PER CINQUE GARE, INFLITTA AL CALCIATORE DI GIRONIMO GIUSEPPE PASQUALE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITALUPARELLA / RAPINO, DISPUTATA IL 01/02/2009 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE III CATEGORIA GIRONE C (C.U. n° 23 del 5.02.2009, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CIVITALUPARELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO PER CINQUE GARE, INFLITTA AL CALCIATORE DI GIRONIMO GIUSEPPE PASQUALE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITALUPARELLA / RAPINO, DISPUTATA IL 01/02/2009 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE III CATEGORIA GIRONE C (C.U. n° 23 del 5.02.2009, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI) Con appello ritualmente proposto la S.S. Civitaluparella ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Gironimo Giuseppe tentato di aggredire l’arbitro, rivolgendogli frasi gravemente ingiuriose e minacciose, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore Di Gironimo Giuseppe si sarebbe limitato a minacciare e insultare il direttore di gara senza aggredirlo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere respinto in quanto la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata al comportamento del calciatore considerata anche la circostanza che nell’occasione il calciatore Di Gironimo Giuseppe ricopriva il ruolo di capitano. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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