COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ADORANTE ROBERTO FINO AL 30.6.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE / CASTELNUOVO DISPUTATA IL 14/12/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “A” (C.U. n° 31 DEL 18/12/08 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE ADORANTE ROBERTO FINO AL 30.6.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FONTANELLE / CASTELNUOVO DISPUTATA IL 14/12/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “A” (C.U. n° 31 DEL 18/12/08 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Fontanelle ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Adorante Roberto per avere, quest’ultimo, tirato il pallone contro l’arbitro, colpendolo alla testa senza conseguenze e per avere, alla vista del cartellino rosso, stretto il braccio del direttore di gara, nel tentativo di bloccarlo, chiedendone la riduzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato, quindi, e non meritevole di accoglimento.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha precisato che il gesto dell’Adorante doveva ritenersi volontario, sia con riferimento all’episodio del lancio del pallone, sia con riferimento alla circostanza dell’averlo preso per un braccio, bloccandoglielo per un decina di secondi, con l’evidente intento di andare oltre la semplice protesta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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