COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. A.C.D. OLYMPIA ATESSA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 25,00) IN RELAZIONE ALLA GARA UNION ROCCASPINALVETI / OLYMPIA ATESSA DISPUTATA IL 5/1/09 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. n° 20 DELL’8/1/09 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. A.C.D. OLYMPIA ATESSA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 25,00) IN RELAZIONE ALLA GARA UNION ROCCASPINALVETI / OLYMPIA ATESSA DISPUTATA IL 5/1/09 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. n° 20 DELL’8/1/09 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. A.C.D. OLYMPIA ATESSA ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della società per avere, quest’ultima, rinunciato alla disputa della gara, non presentandosi in campo al momento della sua disputa, chiedendone la revoca. La società appellante ha dedotto di non essersi presentata al momento della disputa dell’incontro, in quanto, per la presenza della neve, aveva raggiunto un accordo con la società ospitata, in forza del quale la gara stessa sarebbe stata rinviata. Di tutto ciò avrebbe informato la competente delegazione, affinché assumesse i provvedimenti del caso. A sostegno dell’appello ha allegato la documentazione attestante la presenza della neve sulle strade immediatamente adiacenti al comune dove doveva svolgersi l’incontro. Preliminarmente va rilevato che la sanzione dell’ammenda deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 45, punto 3), C.G.S. Nel merito, osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’avere portato a conoscenza della competente delegazione F.I.G.C. di Vasto, della presenza di neve sul campo e, quindi, della sua impraticabilità e l’avere avvertito la società avversaria della impossibilità di disputare la gara, non può ritenersi sufficiente a giustificare la mancata presentazione sul campo della società appellante, la quale avrebbe dovuto, invece, non solo notificare alla stessa delegazione la impossibilità di disputare la gara ma, anche, attendere la relativa ratifica da parte della stessa, in modo da potersi sottrarre all’obbligo di presentarsi in campo evitando, in tal modo, che il direttore di gara designato raggiungesse, comunque, l’impianto come, in realtà, è accaduto. La stessa società avrebbe, invece, dovuto inviare preannuncio di reclamo al G.S. e successivo reclamo con relativa documentazione allegata (nei modi e nei tempi previsti dal regolamento ) , invocando la causa di forza maggiore, per potere poi evitare di presentarsi in campo e la conseguente sanzione della perdita della gara. La decisione del primo giudice va, pertanto, condivisa e deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore somma di € 62,00 ed addebitarsi la differenza di € 68,00.
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