COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ANTONIO ANDREA FINO AL 31.12.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA / TORRE ALEX CEPAGATTI DISPUTATA IL 15/12/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 31 DEL 18/12/08 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ANTONIO ANDREA FINO AL 31.12.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA / TORRE ALEX CEPAGATTI DISPUTATA IL 15/12/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 31 DEL 18/12/08 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Torre Alex Cepagatti ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone la riduzione, adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore D’Antonio Andrea per avere, quest’ultimo, rivolto volgari ingiurie all’arbitro e, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivoltole minacce; invitato ad allontanarsi ritardava l’uscita e, arrivato nei pressi dello spogliatoio lanciava un sasso contro un vetro infrangendolo. La società appellante, pur riconoscendo gli addebiti al proprio tesserato al quale avrebbe, peraltro, imposto ulteriori anche se non precisati provvedimenti disciplinari, deduceva che il medesimo, nell’occasione, si era reso protagonista solo di insulti e minacce, ma non di atti di violenza nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto, infatti, pur confermando gli originari riferimenti, ha precisato, nella sostanza, di essere stato fatto oggetto di insulti e minacce mai sfociate, però, in veri e propri atti di violenza ovvero in semplici tentativi. Resta, tuttavia, da sottolineare il comportamento non regolamentare tenuto dal D’Antonio soprattutto per la sgradevolezza degli epiteti rivolti al direttore di gara e per i danni inferti alla struttura della società ospitante che, in ogni caso, non possono essere ritenuti tali da giustificare una sanzione così pesante, quale quella adottata dal primo giudice. Ritiene, pertanto, equo la Commissione ridurre la sqaulifica fino al 30.6.09. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore D’Antonio Andrea fino al 30.6.09, disponendo restituirsi la tassa versata.
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