COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CATIGNANO 2007 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ANGELO FINO AL 31.03.09) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRO PENNE / REAL CATIGNANO, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 24 del 29.1.2009 – DELEGAZIONE PROVIMCIALE DI PESCARA ).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CATIGNANO 2007 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ANGELO FINO AL 31.03.09) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRO PENNE / REAL CATIGNANO, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 24 del 29.1.2009 – DELEGAZIONE PROVIMCIALE DI PESCARA ).
Con appello proposto in data 01.3.07, la società A.S.D. REAL CATIGNANO 2007 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. poiché il calciatore Mancini Angelo espulso per aver insultato e spintonato l’arbitro.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, in quanto privo della necessaria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 33, punto 5), C.G.S.
Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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