COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA U.S.D. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.09 INFLITTA AL SIG. PALOMBARO SIVORI, IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.D. BUCCHIANICO / POPOLI CALCIO, DISPUTATA IL 22/02/09 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 48 del 26.02.2009 C.R.A. ).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA U.S.D. BUCCHIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.09 INFLITTA AL SIG. PALOMBARO SIVORI, IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.D. BUCCHIANICO / POPOLI CALCIO, DISPUTATA IL 22/02/09 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 48 del 26.02.2009 C.R.A. ). Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Bucchianico Calcio ha impugnato il provvedimento sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il Palombaro, capitano della squadra, a seguito di calcio di punizione assegnato alla squadra avversaria, protestato e spintonato l’arbitro per più metri e per aver, con fare ironico, posto sul braccio del direttore di gara la fascia di capitano. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Palombaro si sarebbe limitato a protestare, senza spintonare l’arbitro e senza mettere la fascia di capitano sul braccio del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento, in quanto la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva in rapporto all’effettiva gravità del comportamento tenuto dal Palombaro, qualificabile come protesta smodata e comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al sig. Palombaro Sivori fino al 30.04.2009, disponendo restituirsi la tassa versata , pari ad € 78,00 .
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