COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. HISTONIUM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.06.09 INFLITTA AL SIG. AUGELLI ANTONINO E SQUALIFICA FINO AL 31.12.09 AL SIG. STIVALETTA MAURO, IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / HISTONIUM CALCIO DISPUTATA IL 18/01/09 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 8C.U.N° 22 DEL 22.02.2009 – DELEGAZIONE VASTO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. HISTONIUM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.06.09 INFLITTA AL SIG. AUGELLI ANTONINO E SQUALIFICA FINO AL 31.12.09 AL SIG. STIVALETTA MAURO, IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / HISTONIUM CALCIO DISPUTATA IL 18/01/09 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 8C.U.N° 22 DEL 22.02.2009 – DELEGAZIONE VASTO)
Con appello ritualmente proposto, la società Histonium Calcio ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati , adottati dal G.S. per aver l’Augelli , ingiuriato il direttore di gara e per aver scagliato a terra la bandierina dopo essere stato allontanato dal campo e per avere , lo Stivaletta , ingiuriato ripetutamente il direttore di gara , tentando di entrare nel suo spogliatoio a fine gara , senza esserne autorizzato .
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto l’Augelli si sarebbe solo reso responsabile di un gesto di stizza e lo Stivaletta , si sarebbe limitato a confrontarsi civilmente con il direttore di gara , senza compiere atti violenti e senza entrare nello spogliatoio con forza .
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento , in quanto le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaiono eccessive in rapporto all’effettiva gravità dei comportamenti tenuti dall’Augelli e dallo Stivaletta , qualificabili come proteste smodate e non
meritevoli , pertanto , di provvedimenti particolarmente afflittivi , pur tenendo conto dello scopo educativo del campionato di pertinenza.
Per questi motivi , la Commissione Disciplinare ,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Augelli Antonio fino al 31.03.2009 , e al Sig. Stivaletta Mauro , fino al 30.04.2009 , disponendo restituirsi la tassa versata .
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