COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. MECOMONACO ANTONIO , ALLENATORE DELLA DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO , AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.03.2009 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA / COLOGNA PAESE , DISPUTATA IL 15/02/09 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 46 del 19.02.2009 C.R.A. ).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. MECOMONACO ANTONIO , ALLENATORE DELLA DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO , AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.03.2009 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA / COLOGNA PAESE , DISPUTATA IL 15/02/09 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 46 del 19.02.2009 C.R.A. ). Con appello inviato in data 26.02.09 , il Sig. Mecomonaco Antonio ha impugnato il provvedimento di cui sopra , deducendo la nullità della sanzione per omessa motivazione e , in ogni caso , la sua eccessività in relazione a quanto effettivamente accaduto . Osserva la Commissione Disciplinare , che l’appello ai sensi dell’art. 45 , comma III , lett. b) , CGS , deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente preclusione del suo esame nel merito . Per questi motivi , la Commissione Disciplinare , DELIBERA di respingere l’appello , disponendo incamerarsi la tassa versata.
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