COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA, AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / AMITERNINA, DEL 4/2/09 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 44 del 12.02.2009 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA, AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 150,00) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / AMITERNINA, DEL 4/2/09 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 44 del 12.02.2009 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. San Nicola Sulmona ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito della mancata disputa della gara, in conseguenza dell’indisponibilità del campo ed in applicazione dell’art. 53, comma II, N.O.I.F., in forza del principio della responsabilità oggettiva della società. Ha dedotto l’appellante che ricorrevano, nella fattispecie, i motivi di forza maggiore, non imputabili alla società, in quanto il rifiuto del custode della struttura a far disputare la gara, sarebbe stato solo imputabile al ritardo con il quale il Comune di Sulmona aveva trasmesso l’autorizzazione alla disputa dell’incontro per motivi tecnico – organizzativi della macchina amministrativa dell’Ente; ha, pertanto, concluso per la ripetizione della gara. Osserva la Commissione Disciplinare che, opportunamente, il primo giudice ha ritenuto doversi applicare il principio della responsabilità oggettiva della società San Nicola Sulmona per la mancata disputa della gara, in quanto il ritardo con il quale sarebbe stata trasmessa l’autorizzazione all’uso dell’impianto, non può che ricadere sulla stessa società, la quale, peraltro, non doveva limitarsi all’inoltro della richiesta di uso della struttura, ma avrebbe dovuto verificare anche l’effettivo rilascio di tale autorizzazione, adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti per evitare che il custode del campo opponesse il suo rifiuto all’utilizzo del terreno di gioco. A parere della Commissione, peraltro, non può assimilarsi il presente caso ad una vera e propria rinuncia alla disputa della gara di cui all’art. 53, comma II, N.O.I.F., in quanto i tesserati della società San Nicola erano ben presenti allorché il direttore di gara ha proceduto, intorno alle ore 15,00, al riconoscimento dei calciatori, anche se, dopo tale riconoscimento, al direttore di gara ed ai calciatori stessi è stato impedito di fare ingresso sul terreno di gioco, a seguito del rifiuto da parte del custode, per la mancanza della già citata autorizzazione. Ritiene, invece, la stessa Commissione che, pur dovendosi riconoscere l’operatività del principio della responsabilità oggettiva a carico della società ospitante, a quest’ultima non debba essere applicata l’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e di quella pecuniaria, per i motivi già sopra evidenziati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di revocare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00, confermando, nel resto, l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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