COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA S.S. ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.10 INFLITTA AL SIG. ROSSI CARMINE, IN RELAZIONE ALLA GARA ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI / ALANNO, DISPUTATA L’11/1/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 36 del 15.01.2009 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA S.S. ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.10 INFLITTA AL SIG. ROSSI CARMINE, IN RELAZIONE ALLA GARA ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI / ALANNO, DISPUTATA L’11/1/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 36 del 15.01.2009 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società S.S. Zà Mariola Bussi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Rossi, il giorno successivo alla disputa della gara, incontrato l’arbitro ed averlo colpito con una spallata al petto, facendolo arretrare e, dopo avergli fatto uno sgambetto, lo colpiva con una gomitata allo stomaco mentre lo offendeva. Successivamente, dopo averlo accerchiato con un altro compagno di squadra e con altri due tifosi, gli poggiavano la mano sul petto, ingiuriandolo e minacciandolo.
Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati, trattandosi di una semplice discussione avvenuta tra compagni di scuola, che non si sarebbero concretizzate in atti di violenza, né in comportamenti degni di rilievo.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato la circostanza della conoscenza del calciatore e della frequenza della stessa scuola, precisando, altresì, che il comportamento
tenuto dallo stesso doveva ritenersi provocatorio e non un vero e proprio atto di violenza essendosi il compagno limitato a minacciarlo ed a spingerlo senza violenza. Ha, infine, aggiunto che il Rossi, dopo l’episodio, si era scusato per quanto avvenuto.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, il comportamento contestato al Rossi assume un diverso rilievo, atteso che, appare evidente che si tratta nella fattispecie di un comune diverbio tra compagni di scuola, avvenuto il giorno successivo alla disputa della gara e che, evidentemente, il Rossi, approfittando del rapporto di conoscenza con l’arbitro, si è lasciato andare ad eccessi di confidenza con lo stesso senza, per questo, commettere atti di deliberata violenza.
Appare, pertanto, congruo, ridurre la sanzione al 31.8.2009, ovvero nei limiti dell’effettiva gravità dell’accaduto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta la calciatore Rossi Carmine fino al 31.8.2009, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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