COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA SCORCIOSA AVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 700,00; SQUALIFICHE PER QUATTRO GARE AI CALCIATORI CAROSELLA ALEX E D AMARIO ANDREA) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / NINO CERULLO DISPUTATA IL 08/02/2009 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE D (C.U. N. 44 DEL 12.02.2009 CRA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA SCORCIOSA AVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 700,00; SQUALIFICHE PER QUATTRO GARE AI CALCIATORI CAROSELLA ALEX E D AMARIO ANDREA) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / NINO CERULLO DISPUTATA IL 08/02/2009 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIRONE D (C.U. N. 44 DEL 12.02.2009 CRA) Con reclamo ritualmente proposto, la ASD Villa Scorciosa ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S quanto all’ammenda perché dall'inizio del secondo tempo e fino al termine della gara propri sostenitori rivolgevano insulti a sfondo razzista a calciatore avversario di nazionalità marocchina unitamente a volgari ingiurie;inoltre perché a fine gara propri tesserati venivano a rissa con tesserati avversari nei pressi dello spogliatoio, fra l’indifferenza dei propri dirigenti e quanto alle squalifiche perché CAROSELLA Alex a fine gara, partecipando a rissa tra tesserati delle due squadre, colpiva con spintoni e calci un avversario, procurandogli diversi lividi su di una gamba ed un taglio sulla fronte. e D AMARIO Andrea a fine gara, partecipando a rissa tra tesserati delle due squadre,colpiva con spintoni e calci un avversario, procurandogli diversi lividi su di una gamba ed un taglio sulla fronte . Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti contestati in quanto non si erano verificati i fatti contestati e perché la stessa società schiera tra le proprie fila un calciatore albanese ed un altro Romeno a dimostrazione del fatto che alcun comportamento discriminatorio o razzista si sarebbe verificato. Ha inoltre aggiunto che immotivatamente sono stati puniti solo due propri calciatori pur essendo avvenuta la rissa ad opera di calciatori avversari. Ha, pertanto, concluso per la revoca dell’ammenda e per la riduzione delle squalifiche. L’arbitro della gara in sede di supplemento, fatto pervenire solo in data 03.03.09, ha confermato gli originari riferimenti sia relativamente ai cori razzisti che hai comportamenti tenuti dai calciatori. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e come tale va respinto. Le sanzioni adottate dal primo giudice vanno integralmente confermate quanto all’ammenda in considerazione del fatto che l’art. 11 CGS prevede come sanzione minima per i cori razzisti l’ammenda di €500,00 e che le ulteriore €200,00 di ammenda sono state evidentemente inflitte per i comportamenti dei propri tesserati e dirigenti e quanto alle squalifiche perchè le stesse appaiono congrue ed adeguate al comportamento tenuto dai calciatori Carosella e D’Amario Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it