COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S. VIRTUS NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI D’ALESSANDRO PIETRO FINO AL 26.02.2010 E TIMOTEO ALESSIO FINO AL 24.05.2009 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS NOTARESCO / FUTSAL CLUB AVEZZANO, DISPUTATA IL 21/02/09 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 30 del 26.02.2009 DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA A.S. VIRTUS NOTARESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI D’ALESSANDRO PIETRO FINO AL 26.02.2010 E TIMOTEO ALESSIO FINO AL 24.05.2009 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS NOTARESCO / FUTSAL CLUB AVEZZANO, DISPUTATA IL 21/02/09 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 30 del 26.02.2009 DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello inviato in data 04.03.09 ,la Società Virus Notaresco ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, deducendo l’eccessività delle sanzioni inflitte poiché i comportamenti dei calciatori Timoteo e D’Alessandro è stata conseguenza di un momento di rabbia .
Osserva la Commissione Disciplinare , che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sfornito della sottoscrizione e ciò in violazione dell’art. 33, comma 5 , CGS con conseguente preclusione del suo esame nel merito .
Per questi motivi , la Commissione Disciplinare ,
DELIBERA
di respingere l’appello , disponendo incamerarsi la tassa versata.
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