COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAPERGOLA NICOLINO FINO AL 31.12.2011 IN RELAZIONE ALLA GARA AUDAX / VIRTUS, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. n° 41 DEL 29/01/09 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAPERGOLA NICOLINO FINO AL 31.12.2011 IN RELAZIONE ALLA GARA AUDAX / VIRTUS, DISPUTATA IL 25/01/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “F” (C.U. n° 41 DEL 29/01/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. VIRTUS ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Lapergola Nicolino per avere, quest’ultimo, dopo essere stato espulso, applaudito ironicamente l’arbitro, indirizzandogli del fango sul viso e per averlo colpito con la testa sul naso senza conseguenze
Ha dedotto l’appellante la mancanza di intenzionalità nel lancio del fango ed il semplice intento di protesta nel contatto con il direttore di gara. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione, ribadendo tale richiesta in sede di audizione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato di essere stato attinto dal fango in quanto il calciatore lo aveva applaudito ironicamente avvicinandogli molto le mani al volto. Ha, inoltre, precisato che lo stesso calciatore, nel protestare, si era avvicinato tanto da toccargli con la testa il naso senza provocargli dolore.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, l’episodio contestato deve essere meglio qualificato come protesta smodata accompagnata da un chiaro intento ingiurioso nell’applaudire lo stesso direttore di gara, tanto da attingerlo involontariamente con del fango sul viso. Certo è che il Lapergola non ha compiuto un atto di deliberata violenza, così come poteva intendersi sulla base degli originari riferimenti
Ritiene, pertanto, equo la Commissione, di ridurre la squalifica fino al 31.08.2009.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lapergola Nicolino fino al 31.08.2009, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, laddove addebitata.
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