COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSCIANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO / AMATORI PASSO CORDONE, DISPUTATA L’1/03/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. n° 50 DEL 5/03/09 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSCIANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO / AMATORI PASSO CORDONE, DISPUTATA L’1/03/09 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. n° 50 DEL 5/03/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. ROSCIANO ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per aver propri sostenitori ingiuriato e minacciato la terna arbitrale, lanciando una pietra verso l’arbitro senza colpirlo , nonché per aver rivolto cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario di colore e per aver, infine, danneggiato l’autovettura del direttore di gara
Ha dedotto l’appellante che i cori razzisti erano stati fatti smettere subito dopo l’individuazione del responsabile e che le ingiurie nei confronti della terna arbitrale erano state indirizzate da “un soggetto mentalmente labile”, prontamente individuato ed allontanato, e che, infine, i dirigenti avevano tenuto nei confronti degli stessi ufficiali di gara un comportamento più che normale. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha ribadito gli originari riferimenti, precisando, peraltro, che i dirigenti della società Rosciano avevano avuto nei suoi confronti un comportamento di massimo rispetto.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta sul presupposto che la società reclamante ed i suoi dirigenti hanno avuto nei confronti degli ufficiali di gara un comportamento irreprensibile.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla società Rosciano ad € 700,00, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, laddove addebitata.
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