COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE / RIDOTTI DISPUTATA L’1/3/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 50 DEL 5/03/09 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE / RIDOTTI DISPUTATA L’1/3/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 50 DEL 5/03/09 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ridotti ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe – adottato dal G.S perché a fine gara dirigenti e calciatori delle due Società davano luogo ad una rissa, senza che l'arbitro potesse identificare le persone partecipanti alla stessa, in quanto prive di maglietta, nonché per i danni alle attrezzature esistenti all’interno dello spogliatoio utilizzato dalla società appellante, danni riscontrati dal direttore di gara unitamente ai CC presenti, dopo che la squadra del Ridotti aveva lasciato l’impianto sportivo – chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. La società appellante ha dedotto l’assoluta estraneità ai fatti contestati, in quanto la rissa doveva addebitarsi all’esclusiva responsabilità della squadra ospitante atteso che, subito dopo il fischio di fine gara, tifosi della squadra locale unitamente a suoi dirigenti e tesserati, avrebbero colpito con violenza giocatori e dirigenti della squadra ospite. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, giacché le motivazioni addotte dalla società ricorrente non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha precisato che nessun tifoso è entrato nel terreno di gioco. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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