COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.P. MICHETTI TOCCO DA CASAURIA, AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA REAL CELANO – MICHETTI, DISPUTATA IL 28.03.09 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ILIESCU GABRIEL.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.P. MICHETTI TOCCO DA CASAURIA, AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA REAL CELANO – MICHETTI, DISPUTATA IL 28.03.09 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ILIESCU GABRIEL. Con reclamo ritualmente proposto la Società A.S.D. F.P. Michetti Tocco Da Casauria ha chiesto infliggersi a punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in danno della Società Real Celano, terminata con il risultato di 3 – 1 per avere, quest'ultima, impiegato come guardalinee il calciatore Iliescu Gabriel che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto squalificato. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, poiché fuori termine, ai sensi del C.U. n° 108 del 3.3.09, L.N.D., con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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