COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN VINCENZO VALLE ROVETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SCACCHI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VINCENZO VALLE ROVERETO / PATERNO DI AVEZZANO DISPUTATA IL 22.03.09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 55 del 26.03.09).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN VINCENZO VALLE ROVETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SCACCHI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VINCENZO VALLE ROVERETO / PATERNO DI AVEZZANO DISPUTATA IL 22.03.09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 55 del 26.03.09). Con appello ritualmente proposto la società San Vincenzo Valle Roveto ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Scacchi Francesco, protestato in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore avrebbe lanciato della terra sui piedi dell’arbitro e non sul suo volto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, poiché la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali. La sanzione inflitta dal primo giudice deve, quindi, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata all'addebito contestato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
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