COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DELIBERATA DAL G.S. IN RELAZIONE DELLA GARA A.S.D. CASOLI DI ATRI / A.S.D. MARTINSICURO, DISPUTATA IL 15.03.09 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (C.U. n° 55 DEL 26.03.09).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ CASOLI DI ATRI AVVERSO LA DECISONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DELIBERATA DAL G.S. IN RELAZIONE DELLA GARA A.S.D. CASOLI DI ATRI / A.S.D. MARTINSICURO, DISPUTATA IL 15.03.09 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE (C.U. n° 55 DEL 26.03.09).
Con appello ritualmente proposto la società Casoli di Atri ha impugnato il provvedimento d'inammissibilità di cui in epigrafe (adottato dal G.S. per non essere di propria competenza l'esame della posizione dell’arbitro e dei suoi assistenti) chiedendo la ripetizione della gara.
Ha dedotto l’appellante che il sig. Di Marcello Marco avrebbe determinato l'irregolare composizione della terna arbitrale nella gara di cui si discute, rendendo invalida la partita e, conseguentemente, l’omologazione del risultato conseguito sul campo, per avere il predetto assistente, nella mattina del giorno 15.3.09, dalle ore 10,30, (circa tre ore prima dell'impegno ufficiale F.I.G.C.) diretto, in qualità di arbitro, l'incontro di calcio Gioventù Casoli / Di Giannatale Specola del campionato Endas Teramo. Ciò avrebbe avuto influenza sul regolare svolgimento della gara, poiché, a causa dell'impegno agonistico protrattosi per due partite consecutive, il Di Marcello avrebbe palesato durante la seconda gara un evidente stato di affaticamento e mancanza di rilessi in diverse situazioni di gioco risutlate sfavorevoli alla squadra di casa a che ne avrebbero dterminato la sconfitta.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali di gara in possesso del C.R.A., fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, non si rinvengono elementi a suffragio della tesi sostenuta dalla società appellante, né si possono individuare comportamenti dell'assistente arbitrale tali da influire sul regolare svolgimento della gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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