COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE E DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / SAN SALVO DISPUTATA IL 25.03.09 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 55 del 26.03.09).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. U.S. SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLA SULMONA / SAN SALVO DISPUTATA IL 25.03.09 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 55 del 26.03.09). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. U.S. San Salvo ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una mazza di bandiera in plastica colpendo un assistente arbuitrale dietro l'orecchio sinistro, senza conseguenze, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l'appellante l'estraneità ai fatti contestati, posto l'assistente arbitrale non avrebbe identificato gli autori del lancio quali sostenitori della squadra del San Salvo e, in ogni caso, l'eccessività della sanzione in relazione alla tenuità dell'accaduto. Osserva la Commissione che l'appello è parzialmenrte fondato e deve, quindi, essere accolto per quanto di ragione. Dal rapporto dell'assistente arbitrale si evince, infatti, che non vi sono dubbi sugli autori del lancio dell'asta di bandiera, chiaramente identificati in tifosi della squadra del San Salvo; d'altra parte, sempre dal medesimo rapporto, risulta con chiarezza che l'episodio non ha comportato alcuna conseguenze di carattere fisico, onde ritiene equo la Commissione rivedere parzialmente la decisione del primo giudice. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA in parziale accoglimento dell’appello, di revocare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, confermando nel resto l'impugnata decisione. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it