COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA CAS RUVO GIOVANILE-LA FIASCA DEL 4.12.2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIMADOMO DONATO SCHIERATO SOTTO FALSO NOME.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA CAS RUVO GIOVANILE-LA FIASCA DEL 4.12.2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIMADOMO DONATO SCHIERATO SOTTO FALSO NOME. Letto il ricorso presentato dalla società CAS RUVO GIOVANILE avverso l’omologazione della gara tra la ricorrente e la squadra La Fiasca, disputatasi il 4.12.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che la società La Fiasca ha schierato il calciatore CIMADOMO Donato, squalificato per una giornata, giusto il disposto di cui al CU n.32 del 1.12.2005; Considerato che il predetto calciatore disputava la gara non avendone diritto e veniva riconosciuto in distinta presentando la C.I. del signor Calabrese Donato, quindi sotto falso nome; Rilevato che lo scambio veniva smascherato e fatto presente al D.G. P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo assegna gara persa alla società La Fiasca con il seguente punteggio: LA FIASCA – CAS RUVO GIOVANILE 0-3; - infligge al calciatore CIMADOMO Donato una ulteriore giornata di squalifica oltre a quella già riportata sul CU n.32 del 1.12.2005; - infligge alla società LA FIASCA l’ammenda di euro 50,00; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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