COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO RELATIVAMENTE ALLA GARA GROTTOLE-GRASSANO DEL 21.12.2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO RELATIVAMENTE ALLA GARA GROTTOLE-GRASSANO DEL 21.12.2005 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE.
Letto il reclamo proposto dalla società GRASSANO relativamente alla gara GROTTOLE – GRASSANO del 21.12.2005, avente ad oggetto la posizione irregolare del calciatore Farsane Abderrazak;
Considerato che i reclami avverso la posizione irregolare dei tesserati vanno proposti entro sette giorni dallo svolgimento della gara, a norma dell’art.42, comma 3°, del CGS;
Rilevato che la gara è stata disputata il giorno 21.12.2005, mentre il ricorso è stato spedito il giorno 29.12.2005;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata;
- dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.B. per i provvedimenti di competenza.
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