COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MIRAGLIA GIOVANNI, PUBBLICATA SUL CU 41 DEL 4.1.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MIRAGLIA GIOVANNI, PUBBLICATA SUL CU 41 DEL 4.1.2006. Letto il reclamo ritualmente notificato dalla società SPORTING MONTALBANO avverso la squalifica per tre gare del calciatore MIRAGLIA GOVANNI; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuta violenta la condotta del Miraglia che colpiva un avversario con una testata al mento, come riportato nel referto arbitrale; Considerato che essa condotta, aggravata, peraltro, dalla rivestita qualifica di capitano, trova esatta sanzione nell’art.14, n.ro 2/bis lettera b, del CGS; P.Q.M. - rigetta il reclamo proposto dalla società Sporting Montalbano, confermando le tre giornate di squalifica; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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