COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ L’EDEN POLICORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PANETTA FABRIZIO, PUBBLICATA SUL CU N.44 DEL 11.01.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ L’EDEN POLICORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PANETTA FABRIZIO, PUBBLICATA SUL CU N.44 DEL 11.01.2006. Letto il ricorso proposto dalla società L’EDEN POLICORO avverso la squalifica inflitta dal G.S. per tre gare al calciatore PANETTA FABRIZIO, pubblicata sul CU n.44 del 11.01.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dalla lettura del referto arbitrale emerge un comportamento sicuramente irriguardoso del calciatore Panetta Fabrizio ai danni del D.G.; Rilevato che tale comportamento non sfociava in alcun atto di violenza nei confronti del D.G. e che, pertanto, la condotta dello stesso deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 14, n.ro 2bis, lettera a, del C.G.S. P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore PANETTA Fabrizio a n.2 (due) gare; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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