COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETà VULTUR E DEL CALCIATORE VILLANO ANDREA PER POSIZIONE IRREGOLARE (artt. 42/7 – 13 C.G.S.) (PROCEDIMENTO N.R.G. 34/05-06). SEDUTA DEL 16.01.2006

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETà VULTUR E DEL CALCIATORE VILLANO ANDREA PER POSIZIONE IRREGOLARE (artt. 42/7 – 13 C.G.S.) (PROCEDIMENTO N.R.G. 34/05-06). SEDUTA DEL 16.01.2006 Con nota trasmessa in data 29.11.2005 prot. 1191, il Presidente del C.R. Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la società VULTUR Rionero ed il calciatore VILLANO Andrea perché quest’ultimo partecipava alla gara del campionato regionale di Eccellenza del 04.09.2005 tra il VULTUR e l’AVIGLIANO CALCIO PZ, in presunta posizione irregolare. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale e depositate dalle parti la memorie difensive, nella seduta del 9.1.2006 venivano ascoltati il tesserato e la società che ne hanno fatto rituale richiesta. Nel corso dell’audizione sia la società che il tesserato, nell’evidenziare la propria completa buona fede, facevano presente che il calciatore aveva scontato la squalifica inflitta dal G.S. del C.R. Calabria nel torneo triangolare FIGC denominato “Supercoppa della Regione”, che si svolge tra le vincenti dei due gironi di Promozione e la vincente del campionato di Eccellenza calabrese. Ritenuto, alla luce delle spiegate difese, disporre l’acquisizione di copia del CU con cui il CR Calabria ha disciplinato lo svolgimento del torneo denominato Supercoppa della Regione, nonché copia delle distinte di gara della società Castrovillari, relative alle gare del 7.5.2005 Castrovillari-Bovalinese e Castrovillari-Villese, il procedimento veniva aggiornato alla seduta del 16.1.2006. Vista la comunicazione ricevuta in data 10.01.2006 dalla segreteria del CR Calabria unitamente alla richiesta documentazione acquisita in pari data da cui risulta che il torneo triangolare “Supercoppa della Regione”, organizzato dal CR Calabria non rientra nell’attività ufficiale specificata dall’art.23 del “Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”, rivestendo un carattere amichevole. Consideratoi che a norma dell’art.17 CGS “..le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido ai fini delle classifica...in competizioni ufficiali...”. Rilevato che il calciatore Villano Andrea è stato utilizzato dalla società VULTUR solo nella gara del 4.9.2005 tra la Vultur e l’Avigliano Calcio in posizione irregolare ed evidenziato che essendo decorso il termine previsto dall’art.42/3 del C.G.S. che avrebbe potuto portare, seguito di reclamo, alla modifica del risultato conseguito sul campo ex art.12 CGS, il deferimento in oggetto deve essere inteso come denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto degli articoli 42/7 e 13 CGS. Preso atto della evidente buona fede della Società Vultur e del più recente orientamento espresso dalla C.A.F. in fattispecie analoghe che ha stabilito il principio secondo cui, in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, la pena va modulata in base ai principi che permettono una valutazione oggettiva e che tenga comunque conto del principio dell’equità delle sanzioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società VULTUR di Rionero l’ammenda di euro 300,00; - di squalificare Villano Andrea per una gara; - di inibire il sig. Morgillo Giovanni, dirigente accompagnatore delle Società Vultur, fino al 16.2.2006.
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