COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO REAL MELFI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.26 DELL’11.11.2005 RELATIVA ALLA GARA CALCIO REAL MELFI – VULTUR DEL 7.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO REAL MELFI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.26 DELL’11.11.2005 RELATIVA ALLA GARA CALCIO REAL MELFI – VULTUR DEL 7.11.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ASD CALCIO REAL MELFI avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 26 dell’11.11.2005, con cui veniva inflitta, ai sensi dell’art. 53 delle NOIF, sia alla società reclamante che alla società Vultur di Rionero la sanzione della perdita della gara, penalizzazione di un punto in classifica ed euro 55.00 di ammenda ad entrambe le società per prima rinuncia; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G. nella seduta dell’11.01.2006; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali e della disposta audizione, nella quale il D.G. ha confermato di essersi recato, il giorno 7.11.2005, presso l’impianto sportivo di Foggiano di Melfi e non aver trovato nessuna delle due squadre; Considerato che lo stesso D.G. riferiva di essersi recato, in un primo momento, erroneamente, presso il campo di Leonessa di Malfi, ed ivi giunto, veniva informato dal custode che non vi erano in programma gare e che, alle ore 16.45, dopo aver ricevuto conferma da parte dei propri organi che la gara in questione si sarebbe svolta sull’impianto di Foggiano di Melfi, si recava presso il suddetto impianto, non trovando, come già precisato, nessuna delle due squadre; Rilevato, infine, che il D.G. affermava di aver atteso i 45 minuti regolamentari previsti per l’arrivo delle squadre e che alle ore 17.55 lasciava l’impianto di Foggiano; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo; - conferma le decisioni del G.S. dell’11.11.2005,come pubblicate sul CU n.26; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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