COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBBLICATA SUL CU 42 DEL 5.1.2006 E RELATIVA ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES BALVANO – MURESE 2000 AURORA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 dell’ 1/2/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBBLICATA SUL CU 42 DEL 5.1.2006 E RELATIVA ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES BALVANO – MURESE 2000 AURORA.
Letto il reclamo proposto dalla società US BALVANO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 42 del 5.1.2006 e relativa alla gara del campionato Juniores US Balvano – Murese 2000 Aurora;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la società reclamante, benché ritualmente convocata, non si è presentata alla disposta audizione senza addurre nessun legittimo impedimento;
Evidenziato che, a norma dell’art. 42 del C.G.S., i ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare che implicano modifiche al risultato conseguito sul campo devono essere inviati con raccomandata AR alla controparte e l’attestazione dell’avvenuto invio deve essere allegata all’originale del ricorso;
Rilevato che la società reclamante non ha ottemperato né ha provveduto a sanare detta formalità procedurale;
Rilevato che, a norma dell’art. 41 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate;
Ritenuta, inoltre, in riferimento alla squalifica del calciatore PACE IVAN, la sanzione congrua in relazione ai fatti così come descritti dal D.G.;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo nella parte in cui si chiede la modifica del risultato e la riduzione o revoca delle squalifiche dei calciatori Bovino Giuseppe, D’Eboli Giovanni, D’Eboli Rosario Rocco e Galante Domenico;
- respinge il reclamo in riferimento alla squalifica del calciatore Pace Ivan, confermando la decisione del G.S.;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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