COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 7.12.2005 RELATIVA ALLA GARA BALVANO – FORZA MATERA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BALVANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.35 DEL 7.12.2005 RELATIVA ALLA GARA BALVANO – FORZA MATERA.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BALVANO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 35 del 7.12.2005 e relativa alla gara Balvano – Forza Matera;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il Presidente del Balvano che ne ha fatto espressa richiesta, così come si evince nel reclamo stesso;
Considerato che a norma dell’art. 31 del C.G.S. il referto arbitrale, i rapporti degli assistenti dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che nella disposta audizione non sono emersi elementi tali da far venire meno le responsabilità della società reclamante;
Ritenuta, pertanto, congrua l’ammenda inflitta dal G.S. in relazione ai fatti emersi;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e conferma le decisioni del G.S. riportate nel CU n. 35 del 7.12.2005;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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