COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DI CALCIO A/5 3 CHINE 2005 RELATIVA ALLA GARA SATRIANO – 3 CHINE 2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DI CALCIO A/5 3 CHINE 2005 RELATIVA ALLA GARA SATRIANO – 3 CHINE 2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società di calcio a 5 3 CHINE 2005 relativo alla gara Satriano – 3 Chine 2005 del 9.1.2006; Ascoltato telefonicamente il D.G. Maurizio Marchese il quale ha dichiarato che, durante la identificazione dei calciatori effettuata prima dell’inizio della gara ai sensi della Regola 3 del gioco del calcio a 5, non è emerso in alcun modo che il Satriano avesse in distinta, e quindi schierato, due calciatori con le stesso numero di maglia; P.Q.M. - respinge il reclamo proposto dalla società 3 Chine 2005, confermando il risultato acquisito sul campo: Satriano – 3 Chine 2005 6-4; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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