COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO E PUBBLICATA SUL CU N.48 DEL 25.1.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO E PUBBLICATA SUL CU N.48 DEL 25.1.2006. Letto il ricorso proposto dalla società POSSIDENTE avverso la decisione del G.S. del 25.1.2006 pubblicata sul CU n. 48 con la quale veniva inflitta la squalifica per 4 giornate al calciatore LORUSSO Alessandro; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Ritenuto che i fatti così come descritti trovano sostanziale conferma anche nell’esposizione della società reclamante, alla quale va riconosciuta l’onestà intellettuale; Considerato che il comportamento del Lorusso è sicuramente censurabile poiché irriguardoso nei confronti del D.G., ma non è sfociato in atti di violenza, neanche a livello di tentativo nei confronti dello stesso D.G.; Ritenuta eccessiva la sanzione inflitta dal G.S., si ridetermina la stessa come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica del calciatore LORUSSO Alessandro a 3(tre) giornate effettive di gara; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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