COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO E DELL’ ALLENATORE SIGNOR ARMENTO MARIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2, COMMA 4, E 3, COMMA 1, C.D.S. (PROC.N. R.G. Disc. 38/05-06). SEDUTA DEL 28.01.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 dell’ 8/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ SPORTING MONTALBANO E DELL’ ALLENATORE SIGNOR ARMENTO MARIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2, COMMA 4, E 3, COMMA 1, C.D.S. (PROC.N. R.G. Disc. 38/05-06). SEDUTA DEL 28.01.2006. Con nota trasmessa in data 2.12.2005 prot. 1222 il Presidente del C.R. Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la società Sporting Montalbano e l’allenatore signor Armento Mario, perché quest’ultimo rilasciava al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 29.11.2005 dichiarazioni lesive di persone e organismi operanti in ambito federale. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 28.01.2006 in assenza di note difensive di sorta, venivano ascoltati l’allenatore ed il Presidente della società. Nel corso dell’audizione, il tesserato evidenziava la sua completa buona fede, rimarcando di aver rilasciato le dichiarazioni in oggetto “a caldo”, subito dopo la fine della gara e che non aveva la ben che minima intenzione di offendere la reputazione di persone o organi della F.I.G.C.; Considerato che le dichiarazioni oggetto dell’odierno deferimento sono molto gravi e rappresentano una violazioni dell’art. 3 del C.G.S. che stabilisce il divieto ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti in ambito federale e che le stesse dichiarazioni sono state riportate dal giornalista virgolettate e, quindi, riferite testualmente dal signor Armento Mario; Considerato, inoltre, come ammesso dagli stessi incolpati che non è stata fatta nessuna rettifica e/o smentita al quotidiano nei giorni successivi la pubblicazione dell’articolo; Ritenuto, a norma dell’art. 3 del C.G.S., sussistente la responsabilità oggettiva a carico della società Sporting Montalbano per le dichiarazioni rese dal proprio tesserato; P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società Sporting Montalbano l’ammenda di € 300.00; - di squalificare il signor Armento Mario fino a tutto il 15.03.2006. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata, alle parti interessate a norma dell’art. 31, lettera e), del C.G.S.
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