COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI BATTILOMO ANTONIO E AMORUSO ARMANDO (PUBBLICATE SUL CU N.50 DELL’1.2.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MIGLIONICO CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI BATTILOMO ANTONIO E AMORUSO ARMANDO (PUBBLICATE SUL CU N.50 DELL’1.2.2006). Letto il reclamo proposto dalla società MIGLIONICO CALCIO avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 50 dell’1.2.2006, con la quale venivano squalificati i calciatori Battilomo Antonio per 4(quattro) gare e Amoruso Armando per 3(tre) gare effettive; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ritenuto che gli episodi così come descritti dal D.G. trovano riscontro nei fatti realmente accaduti; Ritenuto che la condotta dei citati calciatori, che partecipavano attivamente ad una rissa a fine gara, va sanzionata, a parere di questa Commissione, con la stessa gravità; Considerato, infine, che la condotta del calciatore Battilomo Antonio non è da ritenersi più grave di quella di tutti gli altri partecipanti alla rissa a fine gara e, quindi, puniti tutti con tre giornate di squalifica; P.Q.M. - a parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica al calciatore BATTILOMO Antonio a 3(tre) giornate effettive di gara; - conferma, nel resto, la decisione del GS; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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