COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASTRANGELO PIETRO DEL MOLITERNO ALLA GARA DEL 22.01.2006 TRA IL MOLITERNO E L’ATELLA MONTICCHIO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASTRANGELO PIETRO DEL MOLITERNO ALLA GARA DEL 22.01.2006 TRA IL MOLITERNO E L’ATELLA MONTICCHIO. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATELLA MONTICCHIO, con cui detta società lamenta la partecipazione alla gara del 22.01.2006 tra il Moliterno e l’Atella Monticchio del calciatore Mastrangelo Pietro della società Moliterno, in posizione irregolare essendo lo stesso stato squalificato dal GS per recidiva in ammonizione (IV infrazione), come da CU n.47 del 20.01.2006; Rilevato che la società ricorrente non ha chiesto di essere ascoltata e che la controinteressata, benché regolarmente informata del procedimento, non ha fatto prevenire proprie controdeduzioni; Letti gli atti ufficiali di gara ed acquisisti agli atti il CU n.47/06, il CU n.48/06, la comunicazione via fax del 24.02.2006 del C.R. Basilicata ed il referto della gara del 18.01.2006 tra il Moliterno ed il Cogliandrino; Rilevato che dall’esame del referto della gara del 18.01.2006 tra il Moliterno ed il Cogliandrino non risulta che il calciatore Mastrangelo Pietro sia stato sanzionato dal D.G. con ammonizione, risultando, al contrario, ammoniti unicamente i seguenti calciatori del Moliterno: al 28° del p.t. De Mare Carmine, al 39° s.t. Sanchirico Luigi ed al 48° del s.t. Lasalvia Luigi, mentre il GS, nel CU n. 47 del 20.01.2006; riportava la squalifica del calciatore Mastrangelo Pietro per una gara per recidiva in ammonizione; Considerato che con il comunicato immediatamente successivo – peraltro preceduto da una comunicazione inviata via fax alle due società – il GS ha corretto quanto riportato nel CU n. 47, evidenziando un errore materiale nel riportare le squalifiche per recidiva in ammonizione; Ritenuto evidente e provato l’errore materiale nella indicazione della squalifica “per IV ammonizione” a carico del Mastrangelo Pietro e tenuto conto che non avendo il predetto riportato nessuna sanzione nella gara del 18.01.2006 lo stesso non poteva essere squalificato per somma di ammonizioni e che, quindi, nella gara in oggetto non si trovava in posizione irregolare; Evidenziato, infine, che la costante giurisprudenza della CAF ha chiarito che se è vero che le squalifiche diventano esecutive 24 ore dopo la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, comunque “l’ossequio formale alla lettera dei comunicati Ufficiali non deve portare l’effetto deviante di obliterare la realtà dei fatti..” (su tutte sent.14c/9-87/88); P.Q.M. - Respinge il proposto ricorso, confermando il risultato acquisito sul campo: MOLITERNO – ATELLA MONTICCHIO 2-2; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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