COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 22/2/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SARCONI AVVERSO SQUALIFICHE DEI SIGNORI ACCINNI FRANCO E CARLOMAGNO ANTONIO (CU N.44 DELL’11.01.2006) NELLA GARA SARCONI-CALVELLO DELL’8.1.2006).
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 22/2/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SARCONI AVVERSO SQUALIFICHE DEI SIGNORI ACCINNI FRANCO E CARLOMAGNO ANTONIO (CU N.44 DELL’11.01.2006) NELLA GARA SARCONI-CALVELLO DELL’8.1.2006).
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SARCONI avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n.44 dell’11.1.2006 riguardo le squalifiche all’allenatore Carlomagno Antonio (fino al 30.06.2006) ed al calciatore Accinni Franco (fino al 31.12.2006);
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali risulta una condotta irriguardosa e violenta nei confronti del D.G. da parte di entrambi i tesserati;
Rilevato che l’allenatore Carlomagno Antonio spingeva ripetute volte il D.G. al petto facendogli cadere a terra i cartellini e reiterando detto comportamento alla notifica del provvedimento di espulsione;
Rilevato, del pari, che il calciatore Accinni Franco strattonava il D.G. per la maglia, mantenendo nei suoi confronti un comportamento irriguardoso e minaccioso, e che a fine gara tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi per l’intervento della Forza Pubblica;
Ritenute congrue le sanzioni inflitte dal GS ai tesserati in oggetto a norma dell’art. 14, 2/bis, lettera d.;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso confermando le sanzioni inflitte dal GS;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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