COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 dell’ 8/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVALIERI INFISSI LOVALLO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA CAVALIERI INFISSI LOVALLO – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 24.02.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 dell’ 8/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAVALIERI INFISSI LOVALLO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA CAVALIERI INFISSI LOVALLO – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 24.02.2006. Letto il ricorso ritualmente presentato dalla società CAVALIERI INFISSI LOVALLO relativamente alla posizione irregolare del calciatore BONELLI GERARDO schierato dalla società Birra Morena nella gara del 24.02.2006 tra Cavalieri Infissi Lovallo e Birra Morena; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato dal CU n. 24 del 13.02.2006 che il calciatore Bonelli Gerardo, partecipante al campionato di calcio a 7 denominato “Calcio in città” nella società sportiva Chievo, con decisione del G.S. veniva sospeso in via cautelare ai sensi e per gli effetti dell’art.14 del CGS da ogni attività in ambito federale; Considerato che, nonostante la suddetta sospensione, lo stesso Bonelli Gerardo partecipava alla gara del campionato di 3^ categoria tra Cavalieri Infissi Lovallo e Birra Morena non avendone titolo per posizione irregolare; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo infligge alla società Birra Morena la perdita della gara con il seguente punteggio: CAVALIERI INFISSI LOVALLO – BIRRA MORENA 3-0; - infligge ala calciatore BONELLI Gerardo la squalifica fino al 31.03.2006; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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