COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 dell’ 15/3/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 dell’ 15/3/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA LUCANIA TEAM GIOCOLERIA - PIETRAPERTOSA DOL LUCANE Sciogliendo la riserva di cui al CU n.59 del 1.3.2006; Preso atto del ricorso ritualmente proposto dalla società LUCANIA TEAM GIOCOLERIA avverso la regolarità della gara Lucania Team Giocoleria - Pietrapertosa del 28.02.2006; Letti ed esaminati gli atti ufficiali nonché il supplemento di rapporto arbitrale; Ritenuto: - che al 9° del s.t. il dirigente Colangelo Orazio della società Lucania Team Giocoleria veniva allontanato per ripetute proteste e frasi ingiuriose nei confronti del D.G.; - che lo stesso Colangelo, al momento di abbandonare il terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro spingendolo, continuando nel suo linguaggio blasfemo e minaccioso, e tale siffatto comportamento veniva assecondato dai calciatori della medesima società che nulla facevano per evitarlo, anzi accerchiavano il D.G., strattonandolo; - che, quest'ultimo, essendo impossibilitato a colloquiare con il capitano della squadra, partecipe, peraltro, all'assembramento creatosi intorno allo stesso D.G., visto il clima ostile creatosi, decideva di sospendere la gara; P.Q.M. DELIBERA - di rigettare il ricorso proposto dalla società LUCANIA TEAM GIOCOLERIA e di assegnare alla stessa società gara persa con il seguente punteggio: LUCANIA TEAM GIOCOLERIA - PIETRAPERTOSA DOL LUCANE 0-3; - di inibire fino al 30.04.2006 il dirigente COLANGELO ORAZIO; - di infliggere al capitano della squadra TELESCA FABIO la squalifica per 2(due) giornate, perché, a seguito di comportamento antisportivo e minaccioso tenuto in campo da un proprio dirigente, lo stesso, disattendendo al suo compito, nulla faceva per ripristinare la calma ed allontanare il dirigente medesimo, partecipando, anzi, all'assembramento creatosi intorno al D.G. che era costretto a sospendere la gara; - di incamerare la tassa reclamo, se versata.
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