COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARROSSA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA GIARROSSA – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 3.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARROSSA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA GIARROSSA – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 3.03.2006. Letto il reclamo ritualmente presentato dalla società Giarrossa avverso la posizione irregolare del tesserato BONELLI GERARDO della società Birra Morena, schierato nella gara del 3.03.06 tra Giarrossa e Birra Morena; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che con provvedimento pubblicato sul CU n.24 del 13.02.2006 il GS sospendeva cautelativamente, ai sensi dell’art. 14 del CGS, il calciatore Bonelli Gerardo; Rilevato che tale sospensione, per effetto del CU n. 26 del 27.02.2006, veniva tramutata in squalifica dello stesso giocatore per 5 giornate; Considerato che le predette 5 giornate riportate sul CU n. 26, trattandosi di squalifica “a giornate” e “non a tempo”, devono essere scontate nel campionato di “calcio a 7” ove sono state inflitte; P.Q.M. - respinge il proposto reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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