COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE, DIRIGENTE SIGNOR FALCONE GIOVANNI E CALCIATORE FARSANA ADBERRAZAK PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 C.F.S (PROC. N. R.G. Disc 51/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE, DIRIGENTE SIGNOR FALCONE GIOVANNI E CALCIATORE FARSANA ADBERRAZAK PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 C.F.S (PROC. N. R.G. Disc 51/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006. Con nota trasmessa in data 11.01.2006, prot. 1414, il Presidente del C.R. Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la soc. S.S.C. Grottole, il dirigente Falcone Giovanni ed il calciatore Farsana Adberrazak (nato il 12.02.1990), sulla base della deliberazione della Commissione Disciplinare pubblicata sul CU n.44 del 4.1.2006 e riguardante la posizione irregolare del calciatore deferito nella gara del 21.12.2005 tra Grottole e Grassano. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 27.03.2006 venivano ascoltati tutti gli incolpati che ne avevano fatto tempestiva e rituale richiesta a norma dell’art. 37 C.G.S. Nel corso dell’audizione la società Grottole evidenziava la perfetta regolarità del tesseramento del calciatore in oggetto nella gara del 21.12.2005 come risultante dalla comunicazione di avvenuto tesseramento da parte della FIGC del 6.12.2005, evidenziando, inoltre, l’applicabilità dell’art.40 delle NOIF e non l’art. 34 delle stesse NOIF, essendo calciatore di nazionalità non italiana, nonché la perfetta buona fede della società. Evidenziato che, se anche il calciatore Farsane Adberrazak alla data della disputa della gara (21.12.2005) risultava essere regolarmente tesserato con la soc. Grottole come da certificazione in atti, lo stesso non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e, pertanto, per la partecipazione del calciatore alla gara trova applicazione l’art.34 delle NOIF. La citata norma pone dei limiti ben precisi alla partecipazione dei giovani calciatori alle gare ed in particolare al comma 3 recita testualmente “…i calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età….. possono partecipare ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe purché autorizzati dal Comitato Regionale……” L’autorizzazione è subordinata alla presentazione del certificato di idoneità fisica e di raggiunta maturità psico-fisica. Nel caso de quo alla società Grottole non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per l’utilizzo del calciatore Farsane Adberrazak e, pertanto, lo stesso si trovava, nella gara del 21.12.2005, in posizione irregolare. Considerato che i recenti orientamenti della CAF in materia stabiliscono che in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, il Collegio giudicante può modulare, secondo valutazioni oggettive ma anche in base ad equità, le sanzioni, rifuggendo da meccanismi troppo rigidi di applicazione matematica delle sanzioni stesse che possono comportare squilibri con altre tipologie ben più gravi di violazioni (cfr. CAF 32/24-3-03/8 e 35/7-4-03-/9); Rilevata l’assoluta buona fede della deferita società; P.Q.M. La commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visto l’art. 13 del CGS DELIBERA - di infliggere alla soc. SSC Grottole 1(uno) punto di penalizzazione in classifica ed euro 100.00 di ammenda; - di inibire il signor Falcone Giovanni a tutto il 20.04.2006; - di squalificare il calciatore Farsane Adberrazak per 1(una) gara. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del CRB, alle parti interessate a norma dell’art. 31 – lettera e – del C.G.S.
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