COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FST RIONERO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIETRAGALLA LUIGI PER 3(TRE) GARE, COME DA CU N. 91 DEL 28.03.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FST RIONERO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIETRAGALLA LUIGI PER 3(TRE) GARE, COME DA CU N. 91 DEL 28.03.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FST RIONERO avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore PIETRAGALLA LUIGI e pubblicata sul CU n. 91 del 28.3.2007; In via preliminare, questo Collegio Giudicante non ritiene opportuno ascoltare la società reclamante, stante la dettagliata descrizione dei fatti riportata sul referto arbitrale; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il calciatore Pietragalla Luigi, a seguito di una ammonizione, rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose ed offensive e che, dopo il provvedimento di espulsione e nell’abbandonare il terreno di gioco, reiterava tale suo comportamento antisportivo; Evidenziato che l’art.14, comma 2bis, lettera a, del CGS prevede la sanzione minima di due giornate nel caso di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; Considerata la reiterazione della condotta irriguardosa del Pietragalla che proseguiva nel suo atteggiamento anche nel momento successivo di lasciare il campo di gioco; P.Q.M. - rigetta il proposto ricorso, confermando la squalifica di 3(tre) gare inflitta dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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