COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE BONAVENTURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 58/06.07). Seduta del 14.4.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 DEFERIMENTO - PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE BONAVENTURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 58/06.07).
Seduta del 14.4.2007.
Con nota del 27 febbraio 2007, prot. 1072/223pf/sp/ma, ricevuta in data 10.3.2007, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare il signor BONAVENTURA POSTIGLIONE, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Basilicata,
per violazione dell’art.3, comma 1, del C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente del Comitato Regionale Basilicata, nonché delle istituzioni federali nel suo complesso e la società ASD BASILICATA per violazione degli artt.2 - comma 4° - e 3 – comma 2° - del C.G.S. per responsabilitò diretta di quanto ascritto al proprio presidente.
Contestati ritualmente gli addebiti, eseguiti tutti gli accertamenti di rito, preso atto che i deferiti, benchè ritualmente convocati, non si sono presentati alla seduta fissata, senza addurre nessun legittimo impedimento;
Aperto ritualmente il dibattimento e terminata la discussione con le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, il procedimento viene trattenuto in decisione nella stessa seduta.
In via preliminare, questo Collegio Giudicante osserva come la circostanza che il Postiglione Bonaventura si sia dimesso dalla carica di Presidente della società ASD Basilicata nell’assemblea dei soci del 22.11.2006 non esclude la perseguibilità delle affermazioni lesive dallo stesso rese nel corso della trasmissione televisiva “ISTRIONANDO” andata in onda il giorno 22.11.2006 sull’emittente locale TELECENTO in quanto, come sancito dalla recente giurisprudenza della CAF (cfr.ordinanza del 3.7.2006) pur non trovando applicazione nei confronti del Postiglione la previsione dell’art.36, comma 7, delle N.O.I.F., permane l’interesse della F.I.G.C. ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità in ordine ai fatti contestati e, dunque, esiste l’operatività del vincolo dallo stesso assunto la costituzione del rapporto associativo a norma dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale;
Rilevate, conseguentemente, le particolari modalità ed i tempi di formalizzazione delle dimissioni da parte del signor Postiglione Bonaventura dalla carica di Presidente della soc. ASD Basilicata avvenuta nell’assemblea societaria del 22.11.2006, comunicate via fax al CR Basilicata in data 23.11.2006 (prot. N.1281);
Ritenuto che lo stesso formalizzava le proprie dimissioni dalla carica di Presidente ma non da consigliere della stessa società come previsto dallo statuto e che le dimissioni dalla carica di Presidente di società costituendo un “atto unilaterale recettizio”, sono valide ed hanno efficacia solo quando effettivamente portate a conoscenza del soggetto interessato nei modi e nei termini previsti dalla legge;
Rilevato che sia la società ASD Basilicata che il deferito Postiglione Bonaventura non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione e/o memoria difensiva né agli atti risultano smentite in ordine ai fatti per cui è procedimento;
Preso atto, altresì, delle risultanze dell’istruttoria espletata e delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale il quale, ritenute accertate le responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni ascritte formulava la richiesta di mesi otto (8) di inibizione a carico del signor Postiglione Bonaventura e l’ammenda di euro 1000.00 a carico della società ASD Basilicata;
Considerato che le dichiarazioni e le affermazioni rese dal signor Postiglione Bonaventura nel corso della trasmissione televisiva ISTRIONANDO in onda sulla emittente locale “TELECENTO” in data 22.11.2006, rappresentano violazione dell’art.3 del C.G.S. in quanto contenenti giudizi o rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nelll’ambito federale;
Ritenuto che di dette violazioni è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.2 – comma 4° - del C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata, visti gli arttt.2, 3, 4 e 37 del C.G.S.
INFLIGGE
- Al Signor POSTIGLIONE BONAVENTURA l’inibizione a svolgere mansioni in ambito FIGC per 8(otto) mesi;
- Alla società ASD BASILICATA l’ammenda di euro 1000.00(mille).
Manda alla Segreteria del C.R. Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 31 lett.d) del CGS.
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