COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CHIAROMONTE AVVERSO SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI BULFARO ANTONIO (3 gare) E CASTRONUOVO FEDERICO (8 gare), COME DA CU N. 98 DEL 13.04.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CHIAROMONTE AVVERSO SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI BULFARO ANTONIO (3 gare) E CASTRONUOVO FEDERICO (8 gare), COME DA CU N. 98 DEL 13.04.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING CHIAROMONTE avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Bulfaro Antonio (per tre gare) e Castronuovo Federico (per otto gare), pubblicate sul CU n. 98 del 13.4.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Accertata la condotta minacciosa nonché antisportiva ma non volontaria del calciatore Castronuovo Federico, il quale scagliava il pallone sulla porta dello spogliatoio del D.G. che veniva accidentalmente colpito di rimbalzo;
Appurato che il calciatore Bulfaro Antonio poneva in essere nei confronti dell’arbitro una condotta gravemente antisportiva nonché ingiuriosa ed irriguardosa, rientrante nei casi previsti e sanciti dall’art. 14, comma 2bis, lettera a, del C.G.S.;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CASTRONUOVO FEDERICO a 5(cinque) giornate;
- riuduce la squalifica inflitta a Bulfaro Antonio a 2(due) giornate;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CHIAROMONTE AVVERSO SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI BULFARO ANTONIO (3 gare) E CASTRONUOVO FEDERICO (8 gare), COME DA CU N. 98 DEL 13.04.2007."