COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.1 RECLAMO SOC. C.S. PISTICCI AVVERSO DELIBERA G.S. PUBBLICATA SUL C.U. N. 102 DEL 19.04.2007 RELATIVA ALLA GARA PISTICCI- RICIGLIANO DEL 15.04.2007

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 4.1 RECLAMO SOC. C.S. PISTICCI AVVERSO DELIBERA G.S. PUBBLICATA SUL C.U. N. 102 DEL 19.04.2007 RELATIVA ALLA GARA PISTICCI- RICIGLIANO DEL 15.04.2007 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Comprens. Sport Pisticci avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 102 del 19/04/2007; Disposta, in via preliminare, la convocazione della reclamante, invitata a documentare l’avvenuto invio alla controparte di copia del proposto reclamo nei termini e con le modalità di cui al CU n. 69/FIGC del 07/02/2007; Preso atto che la società C.S. Pisticci proponeva reclamo inviandolo via fax, tempestivamente, a questa Commissione Disciplinare e, con raccomandata spedita alle ore 11,14 del 21/04/2007, alla società controinteressata e che il ricorso veniva da questa ricevuto in data 24/04/2007; Rilevato che tra le formalità da osservare per i ricorsi avverso la regolarità delle gare, il C.G.S. prevede l’invio di copia del ricorso anche alla società controinteressata e che tale adempimento, per le ultime quattro giornate di campionato, è regolato dal CU n. 69/FIGC del 7.02.2007 pubblicato dal C.R. Basilicata in data 09/03/2007, che statuisce espressamente “…che per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”. Considerato che la disposizione in esame è precisa nel senso che, ove non ci si avvalga delle facoltà di deposito del ricorso, lo stesso deve essere inviato mediante telefax o altro mezzo idoneo e che tale dettato è operante anche per l’invio del reclamo alla controparte, ed indica univocamente che il mezzo deve essere rapido come il telefax o comunque assimilabile a tale caratteristica ( su tutte cfr. C.A.F. Appello società Atletico Lesignano sul CU n. 45-46-47/c del 16/23/30 maggio 2005); Ritenuta l’inidoneità del mezzo prescelto dalla società reclamante per l’invio del reclamo alla controinteressata (raccomandata), certamente non assimilabile a telefax quanto alla rapidità di ricezione e ciò in palese contrasto con la “ratio” posta a base della riduzione dei termini; Evidenziato che la Società reclamante nella disposta audizione ha depositato l’originale della ricevuta a/r inviata alla controparte, confermando di aver inviato il detto reclamo alla Società controinteressata unicamente a mezzo racc. a/r; Preso atto dell’attestazione di Posteitaliane s.p.a. da cui risulta che il reclamo è pervenuto alla società Ricigliano in data 24.04.2007; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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