COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAMESA BRINDISI (3^ CATEGORIA) AVVERSO RISULTATO GARA DEL 19.4.2007 ANASTASIO SALVATORE – GAMESA BRINDISI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELL’ANASTASIO SALVATORE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 16/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAMESA BRINDISI (3^ CATEGORIA) AVVERSO RISULTATO GARA DEL 19.4.2007 ANASTASIO SALVATORE - GAMESA BRINDISI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DELL'ANASTASIO SALVATORE. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società GAMESA BRINDISI per posizione irregolare dei calciatori GALASSO VITTORIO, CORRADO LEONARDO, DE ANGELIS GIANCARLO, ROTUNNO MARCO, SCAGLIONE RAFFAELE, LOPIANO ANTONIO E CAMPANARO LUIGI della società Anastasio Salvatore schierati nella gara del 19.4.2007 tra l’Anastasio Salvatore e la Gamesa Brindisi; Letti gli atti ufficiali di gara; Acquisita dall’ufficio tesseramento del C.R. Basilicata certificazione in merito ai tesserati della società Anastasio Salvatore; Preso atto che i su indicati giocatori non risultano tesserati per la società Anastasio Salvatore: P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso infligge alla società Anastasio Salvatore la perdita della gara con il seguente punteggio: ANASTASIO SALVATORE – GAMESA BRINDISI 0-3; - infligge, per recidiva, alla società Anastasio Salvatore l’ammenda di euro 300.00; - infligge, per recidiva, al tesserato LOPIANO ANTONIO la squalifica fino al 31.12.2007, in quanto, come dirigente accompagnatore della società Anastasio Salvatore, sottoscriveva una distinta di gara riportante numerosi calciatori in posizione irregolare perché non tesserati, nonché quale giocatore della società Anastasio Salvatore; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it