COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 dell’ 20/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DEI SIGNORI IULA GIACOMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI E PASSARELLA GERARDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.94 TER DELLE NOIF E 1 DEL CGS (N.ro Reg. Comm. Disc. 112/05-06). Seduta del 18 settembre 2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 dell’ 20/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DEI SIGNORI IULA GIACOMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI E PASSARELLA GERARDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.94 TER DELLE NOIF E 1 DEL CGS (N.ro Reg. Comm. Disc. 112/05-06). Seduta del 18 settembre 2006. Con nota del 1° giugno 2006, n.ro di protocollo 26/56, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per il mancato deposito presso il C.R. Basilicata del contratto stipulato in data 30.07.2004 valido per la stagione 2004/2005. Contestati ritualmente gli addebiti, acquisita dal Collegio Arbitrale copia del contratto, eseguiti tutti gli accertamenti di rito ed ascoltato il Presidente della società C.S. Pisticci, il procedimento, nella seduta del 18.09.2006, viene deciso. In via preliminare, questo Collegio giudicante osserva che, a norma dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati, per le infrazioni inerenti l’attività agonistica, mentre per tutte le altre infrazioni, ivi comprese le norme generali di comportamento, soggiaciono alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Evidenziato che in sede di audizione personale il signor Iula Giacomo ha dischiarato di aver egli stesso provveduto ad affidare la squadra nel mese di gennaio 2005 al signor Passarella Gerardo, ma di non aver mai sottoscritto alcun accordo con lo stesso né in data 30.07.2004 (essendo diventato presidente il 7.12.2004), né successivamente. Considerato che nel contratto sottoscritto dalle parti in data 20.07.2004 viene indicato come presidente della società lo stesso signor Iula Giacomo mentre dalla documentazione in possesso del C.R. Basilicata risulta che lo stesso ha assunto detta carica in data 7.12.2004 e che, pertanto, sul punto si rende necessario rimettere gli atti all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti ed approfondimenti. Nel merito, come accertato dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nella vertenza promossa da Passarella Gerardo nel confronti della società C.S. Pisticci, l’accordo economico tra la società ed il tecnico non è stato depositato né è stata data comunicazione alcuna al Comitato Regionale di Basilicata così come previsto dall’art. 40 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 94/ter della N.O.I.F. e tale omissione costituisce violazione dei doveri di informazione e comunicazione, nonché dei principi di correttezza e lealtà, ascrivibili tanto alla società che al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visti gli articoli 1, 7, 8 e 37 del C.G.S., l’articolo 36 del Regolamento settore tecnico DISPONE A cura della Segreteria del C.R. Basilicata: - la tresmissione degli atti relativi all’allenatore Passarella Gerardo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; - la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per un supplemento istruttorio. INFLIGGE Al signor Iula Giacomo l’inibizione a svolgere mansioni in ambito della F.I.G.C. per mesi 1(uno) ed alla società C.S. Pisticci l’ammenda di €500.00 (cinquecento). Manda alla Segreteria del C.R. Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 37 del CGS.
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