COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 dell’ 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RAGONE FELICE SCHIERATO NELLA GARA DEL 10.09.2006 AZ PICERNO – RUGGIERO DI LAURIA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 dell’ 27/09/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RAGONE FELICE SCHIERATO NELLA GARA DEL 10.09.2006 AZ PICERNO - RUGGIERO DI LAURIA.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società RUGGIERO DI LAURIA per la posizione irregolare del calciatore RAGONE FELICE schierato nella gara del 10.09.2006 tra l’AZ Picerno e la Ruggiero di Lauria;
Preso atto che la società AZ Picerno, controinteressata, non ha fatto pervenire memorie e/o scritti difensivi;
Considerato che con CU n. 76 del 3.5.2006 il GS, relativamente alle gare dell’ultima giornata di campionato di Promozione della stagione 2005-06, infliggeva al calciatore Ragone Felice del società Satriano la squalifica per una gara per somma di ammonizioni;
Rilevato che il calciatore Ragone Felice è stato utilizzato nella gara del 10.09.2006 dalla società AZ Picerno in posizione irregolare non avendo il predetto atleta scontata la giornata di squalifica inflittagli dal GS;
P.Q.M.
- assegna alla società AZ Picerno la perdita della gara con il seguente punteggio: AZ PICERNO – RUGGIERO DI LAURIA 0-3;
- infligge al calciatore Ragone Felice 1(una) ulteriore giornata di squalifica;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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