COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE LAROTONDA VITO PER 3 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 21 DEL 4.10.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA MONTICCHIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE LAROTONDA VITO PER 3 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 21 DEL 4.10.2006.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATELLA MONTICCHIO avverso la squalifica inflitta dal GS al calaciatore LAROTONDA VITO per 3(tre) giornate e pubblicata sul CU n. 21 del 4.10.2006;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il D.G. nel descrivere la condotta posta in essere dal calciatore in oggetto, evidenzia come lo stesso colpiva un avversario a terra con un calcio alla schiena non particolarmente violento;
Evidenziato che la formulazione dell’art.14, comma 2/bis lettera b, stabilisce come sanzione minima in caso di condotta violenta la squalifica di 3(tre) gare;
Ritenuto, pertanto, che la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua alla fattispecie de qua;
P.Q.M.
- rigetta il proposto reclamo confermando la sanzione inflitta dal G.S.;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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