COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SANTOCHIRICO MICHELE PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 26 DEL 18.10.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SANTOCHIRICO MICHELE PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 26 DEL 18.10.2006.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO avverso la squalifica del calciatore SANTOCHIRICO MICHELE per 5 giornate, come da CU n. 26 del 18.10.2006;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dal referto arbitrale emerge chiaramente una condotta violenta del suindicato calciatore che colpiva volontariamente e violentemente un avversario al volto tanto da provocargli perdita di sangue dal naso con intenso dolore;
Rilevato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui emerge una condotta violenta di particolare gravità del Santochirico;
Ritenuta congrua la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. alla luce dell’art.14, comma 2bis, lettera c, del CGS;
P.Q.M.
- rigetta il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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