COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIGGIANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE NIGRO ANDREA PER 5 GARE, COME DA CU N.26 DEL 18.10.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 31/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIGGIANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE NIGRO ANDREA PER 5 GARE, COME DA CU N.26 DEL 18.10.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pol. VIGGIANO avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore NIGRO ANDREA per 5 giornate, pubblicate sul CU n. 26 del 18.10.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato telefonicamente il D.G.; Considerato che le argomentazioni della società reclamante trovano riscontro sia nel rapporto arbitrale che nell’audizione del D.G., il quale ha confermato come il comportamento del tesserato sia da considerare irriguardoso, ma non assolutamente violento; Visto l’art. 14, comma 2bis, lettera a, del C.G.S. P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al Nigro Andrea a 2(due) gare; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it